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Ai fini della perseguibilità d'ufficio vi è connessione anche nei casi di connessione investigativa. - Cassazione sez. III, 5 marzo 2007, n. 9250

- Reati contro la libertà sessuale (art. 609 septies c.p.) -
Ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione "con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio" (articolo 609-septies, comma 4, n. 4, del Cp) non è solo quella processuale di cui all'articolo 12 del Cpp, ma anche quella materiale, essendo quindi sufficiente che tra il reato di violenza sessuale e l'altro perseguibile d'ufficio vi sia "connessione investigativa". Ciò in quanto la ratio della disposizione deve individuarsi nelò venir meno dei motivi posti alla base della perseguibilità a querela dei reati in materia di libertà sessuale e, in particolare, dell'esigenza di riservatezza, giacchè l'indagine investigativa sul delitto procedibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia, non sussistendo più ragione per tutelare la riservatezza della persona offesa.

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