Il delitto di maltrattamenti può essere realizzato anche mediante la commissione di atti sessuali. - Cass. penale, sez. III, 12 giugno 2007, n. 22850
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Maltrattamenti (art. 572 c.p.) -
Ove nell'ambito della famiglia o dall'affidatario di fatto
siano commessi abusi sessuali, con il reato sessuale concorre il delitto di maltrattamenti in famiglia
(articolo 572 Cp) quando le condotte sono reiterate nel tempo in modo da configurare un'azione in
grado di ledere anche l'integrità psichica della vittima (minorenne, nel caso di specie). L'articolo
572 Cp punisce un'ipotesi di reato abituale, costituita da una serie di fatti che acquistano rilevanza
penale per la reiterazione nel tempo. Se i singoli fatti configurano ipotesi di reato, bisogna
stabilire se vi sia assorbimento o concorso: secondo la giurisprudenza prevalente, affinché si
configuri il concorso apparente di norme (con la conseguente necessità di individuare l'unica norma
applicabile alla fattispecie), è necessaria l'identità del bene tutelato dalle due norme che devono,
dunque, disciplinare tutte «la stessa materia». Il delitto di maltrattamenti può essere realizzato
anche mediante la commissione di atti sessuali che, però, per non integrare un reato autonomo in
concorso con quello ex articolo 572 Cp, non devono configurare le fattispecie poste a tutela della
libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale (cfr. Cassazione, quinta sezione, giugno 1983,
Menduri). Così come si ammette il concorso con il sequestro di persona e la riduzione in schiavitù non
si può escluderlo nel caso in cui l'atto sessuale, oltre a causare sofferenze fisiche e psichiche alla
vittima, ne lede anche la libertà di autodeterminazione (cfr. 32363/02).
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