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Ai fini dell'imputabilità anche i gravi disturbi della personalità e non solo le malattie mentali rientrano nel concetto di vizio di mente (art. 88 e 89 c.p.). - Cass. sez. unite penali, 8 marzo 2005, n. 9163

- Imputabilità -
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente (art. 88 e 89 c.p.), rientrano nel concetto di "infermità", non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i "gravi disturbi della personalità", pur se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa.

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