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La bigamia è un reato permanente. - Cass. penale, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 23249

- Bigamia (art. 556 c.p.) -
Il reato di bigamia è permanente e la permanenza si protrae per tutto il periodo di coesistenza dei due matrimoni, venendo a cessare ove sia pronunciata sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili di uno di essi.

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