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Sono contrarie al principio di parità di trattamento quelle norme che si basano sul sesso per condizionare l'acquisizione di diritti durante il congedo per maternità. - Corte di giustizia CE, 13 gennaio 2005, n. 356

- Parità di trattamento -
Un regime previdenziale integrativo che, nel corso di un congedo legale di maternità, subordina l'acquisto di una rendita assicurativa alla percezione o meno di redditi imponibili durante tale congedo non è compatibile con il diritto comunitario. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986, 86/378/Cee, modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1986, 96/97/Ce, nelle disposizioni contrarie al principio della parità del trattamento sono da includere quelle norme che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro.

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