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Non è conforme al diritto comunitario la legislazione nazionale che vieti il matrimonio ai transessuali. - Corte di giustizia CE, 7 gennaio 2004, n. 117

Mercoledì, 7 Gennaio 2004
Giurisprudenza | Diritto internazionale

- Matrimonio -
L'art. 141 del trattato Ce osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, impedisce ad una coppia di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell'altro. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un'ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona possa invocare l'art. 141 del trattato Ce affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità. Ai sensi della normativa nazionale inglese, il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto solo al coniuge superstite; di conseguenza, uguale diritto non compete al convivente transessuale che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa delle disposizioni della medesima normativa nazionale, che pur riconoscendo la nuova identità ai transessuali, tuttavia esclude la modificabilità del certificato di nascita e vieta loro di contrarre matrimonio. La decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendone tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata al legislatore nazionale, senza che un soggetto possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso (vietata dall'ordinamento comunitario); tuttavia nel caso in esame la disparità di trattamento riguarda non il riconoscimento di una pensione di reversibilità, ma una condizione preliminare indispensabile e preordinata alla concessione di questa, ossia la capacità di contrarre matrimonio. Tale restrizione viola l'art. 12 CeDU che riconosce ai cittadini dell'unione una capacità matrimoniale non condizionata dalla diversità di sesso. Risulta, dunque, non conforme al diritto comunitario (art. 12 CeDU e Dir. n. 75/117/Cee ed art. 141 trattato Ce) una legislazione nazionale che vieti il matrimonio ai transessuali, in ciò realizzando una indebita disparità di trattamento basata sull'identità sessuale.

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