L'indennità di maternità spetta solo dopo l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi. - Cass. sezione lavoro, 12 ottobre 2005, n. 19792
- Indennità
di maternità -
L'indennità giornaliera di maternità di cui alla legge n. 546 del 1987
("Indennità di maternità per le lavoratrici autonome"), spettante per i due mesi antecedenti alla data
presunta del parto, nonché per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, non può essere
erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione
negli elenchi, ovvero da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro i quali
detta domanda è consentita, salva, in questo secondo caso, la prova della assenza di ogni attività
lavorativa svolta dalla lavoratrice madre prima della domanda di iscrizione.
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