Gli immobili conferiti in comunione non sono oggetto di restituzione. - Cass. sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354
- Rimborsi e restituzioni -
In
occasione dello scioglimento della comunione legale ciascuno dei coniugi – a norma dell'art. 192,
comma 3, cod. civ. – può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e
impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune, non anche il valore degli immobili,
provenienti dal patrimonio personale, conferiti alla comunione (nella specie un immobile, oggetto di
preliminare di acquisto da parte di uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, era stato,
successivamente a questo, intestato a entrambi in regime di comunione: in applicazione del principio
di cui alla massima la Suprema Corte ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che avevano
escluso il diritto del coniuge acquirente al rimborso delle somme impiegate per l'acquisto.
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