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Il coniuge in comunione legale del promissario venditore non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal promissario acquirente. - Cass. sez. II, 28 ottobre 2004, n. 20867

Giovedì, 28 Ottobre 2004
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Litisconsorzio -
Nel giudizio conseguente alla domanda, avente natura personale, proposta dal promissario acquirente ex art. 2932 cod. civ. per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita immobiliare concluso con un soggetto, in veste di promittente venditore, coniugato in regime di comunione dei beni, non sussiste la necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore il cui consenso è stato pretermesso, non ricorrendo una situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralità di soggetti, e non rivestendo quindi il coniuge che non ha partecipato all'atto la qualità di litisconsorte necessario.

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