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Non esiste una regola generale che preveda che i coniugi sono condebitori solidali per le obbligazioni contratte per soddisfare bisogni della famiglia. - Cass. sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25026

Venerdì, 10 Ottobre 2008
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Limiti e presupposti -
Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta dal coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione di beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli art. 189 e 190 c.c.

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