I diritti di credito non entrano in comunione. - Cass. sez. II, 4 marzo 2003, n. 3185
- Diritti di credito -
La comunione legale tra i coniugi, di
cui all'articolo 177 del codice civile riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo
trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi
i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi i quali, per la loro stessa
natura relativa e personale, pur se strumentale all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di
cadere in comunione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che in caso di contratto preliminare di
vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro non è legittimato a proporre domanda di esecuzione
specifica, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile.
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