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La legittimazione congiunta in caso di comunione legale dei beni è richiesta solo per gli atti di straordinaria amministrazione. - Cass. sez. I, 14 marzo 2005, n. 5526

Lunedì, 14 Marzo 2005
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Amministrazione e responsabilità -
Nell'ambito dei poteri di amministrazione e rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi, ex articolo 180 del Cc, rientra la legittimazione attiva e passiva di ciascuno di essi a stare in giudizio per la tutela dei beni oggetto della comunione. La legittimazione congiunta dei coniugi in regime di comunione è richiesta relativamente ai soli atti di straordinaria amministrazione, mentre per l'ordinaria amministrazione può agire anche uno solo dei coniugi comproprietari del bene. Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione è da ritenere compreso il corrispettivo per il godimento del bene, cui può essere equiparata, a tale limitato profilo, l'indennità per la requisizione, comprensiva delle voci di cui essa si compone in base al criterio di determinazione, in concreto adottato dal giudice.

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