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La costruzione realizzata sul suolo di uno dei coniugi in comunione legale non entra far parte della comunione. - Cass. sez. II, 19 gennaio 2004, n. 716

Lunedì, 19 Gennaio 2004
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Acquisti esclusi dalla comunione -
In tema di comunione legale tra coniugi, la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in proprietà esclusiva entra a far parte del suo patrimonio, senza cadere nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all'articolo 177, comma 1, del Cc, prevalendo la specifica disciplina in tema di accessione, espressa dagli articoli 934 e seguenti del Cc, che attribuisce il diritto di proprietà esclusiva della costruzione a favore del proprietario del suolo.

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