La costruzione realizzata su terreno di proprietà di uno dei coniugi non entra in comunione. - Cass, sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354
- Acquisti esclusi
dalla comunione -
La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di
comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà esclusiva di
quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito alla realizzazione della
costruzione compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della
manodopera impiegati nella costruzione (nella specie il principio è stato applicato al caso di
ristrutturazione di un immobile già in proprietà esclusiva).
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