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L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari non può successivamente assumere la rappresentanza di uno di essi. - Cass. sez. unite, 11 aprile 2003, n. 5715

Venerdì, 11 Aprile 2003
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità | Merito

- Deontologia -
Per la ravvisabilità di un conflitto di interessi tra avvocato e cliente non è necessario l'effettivo utilizzo di notizie acquisite, ma è sufficiente l'astratta possibilità che esso si verifichi.

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