L'assegno divorzile non va commisurato al tenore di vita tollerato o subìto ma a quello offerto dalle potenzialità economiche delle parti. - Cass. sez. I, 16 maggio 2005, n. 10210
- Tenore di vita -
Il tenore di vita, cui rapportare il giudizio
di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, è quello
offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi – ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi
e delle loro disponibilità patrimoniali – e non già quello tollerato, o subito, o anche concordato con
l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi
personali residui.
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