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L'assegno divorzile non va commisurato al tenore di vita tollerato o subìto ma a quello offerto dalle potenzialità economiche delle parti. - Cass. sez. I, 16 maggio 2005, n. 10210

Lunedì, 16 Maggio 2005
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Tenore di vita -
Il tenore di vita, cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi – ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali – e non già quello tollerato, o subito, o anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui.

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