Il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiari dell'assegno divorziale dovuto agli apporti del convivente more uxorio rende ammissibile la revisione della misura dell'assegno. - Cass. sez. I, 8 luglio 2004, n. 12557
- Rilevanza della convivenza
more uxorio -
In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio di per sé
permane nella misura stabilita dalla sentenza di divorzio, anche se il suo titolare instauri una
convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la modifica della
sentenza di divorzio ex articolo 9 della legge 898/1970, con la prova, in questo caso, da parte
dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius, pur se non
assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato, delle condizioni
economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del
convivente, o quanto meno da risparmi di spese da questa derivatigli. La relativa prova può essere
data con ogni mezzo, anche presuntivo, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita
della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono far presumere che dalla
convivenza more uxorio i! titolare dell'assegno tragga benefìci economici idonei a giustificare la
revisione dell'assegno, secondo il principio generale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge
898/1970.
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