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Perché l'assegno divorzile venga meno occorre provare che la convivenza more uxorio del beneficiario ha determinato un miglioramento delle sue condizioni di vita. - Cass. sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1179

Venerdì, 20 Gennaio 2006
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Rilevanza della convivenza more uxorio -
In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza abbia determinato un mutamento in melius, pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo, delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento a opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivategli dalla convivenza. La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta e la dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive; ciò al fine di far presumere che dalla convivenza more uxorio il richiedente tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno. Non soccorre, invece, l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria, previste dall'articolo 5 della legge 898/1970, in caso di contestazioni sui redditi e patrimoni dei coniugi ma non dei terzi.

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