Perché l'assegno divorzile venga meno occorre provare che la convivenza more uxorio del beneficiario ha determinato un miglioramento delle sue condizioni di vita. - Cass. sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1179
- Rilevanza della convivenza more uxorio -
In
assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio di per sé permane anche se il
richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la
prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza abbia determinato un mutamento in melius, pur se
non assistito da garanzie giuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidatosi e
protraentesi nel tempo, delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al
suo mantenimento a opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivategli dalla
convivenza. La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della
permanenza di una convivenza siffatta e la dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni
economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto
attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente
l'assegno convive; ciò al fine di far presumere che dalla convivenza more uxorio il richiedente tragga
benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno. Non
soccorre, invece, l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria, previste dall'articolo 5
della legge 898/1970, in caso di contestazioni sui redditi e patrimoni dei coniugi ma non dei terzi.
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