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La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte di un convivente more uxorio di uno dei coniugi possono avere incidenza sull'assegno divorzile ma non sul mantenimento dei figli. - Cass. sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203

Venerdì, 24 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Rilevanza della convivenza more uxorio -
La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte di un convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo solo per escludere oppure ridurre lo stato di bisogno dell'altro coniuge, e, quindi, in ordine all'esistenza e alla consistenza del diritto all'assegno di mantenimento o divorzile, da parte di quest'ultimo, ma non può incidere sull'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli che, in base al disposto dell'articolo 147 del Cc, grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, ed è rivolto a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale.

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