L'assegno divorzile è in astratto dovuto anche se l'ex coniuge beneficiario ha ormai instaurato una nuova stabile convivenza more uxorio e durante il periodo della separazione non aveva ricevuto né richiesto l'assegno. - Cass. sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921
- Rilevanza della convivenza more uxorio -
L'assegno di divorzio non può essere
automaticamente negato nel caso in cui il beneficiario abbia instaurato una nuova convivenza stabile:
il rapporto more uxorio rappresenta soltanto un elemento da valutare per stabilire se il richiedente
dispone di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'incidenza
economica della convivenza, insomma, deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze
che la caratterizzano. La mancata liquidazione, così come la mancata richiesta, dell'assegno di
mantenimento in sede di separazione non preclude l'ottenimento dell'assegno di divorzio se il
richiedente riesce a dimostrare l'insufficienza delle proprie disponibilità. L'assetto economico
relativo alla separazione può soltanto rappresentare un indice di riferimento nella regolazione del
regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appare idoneo a offrire elementi utili a
valutare condizioni e redditi dei coniugi.
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