La convivenza "more uxorio" può rilevare ai fini dell'assegno non in sé ma in quanto comporti un miglioramento della situazione economica dell'avente diritto all'assegno. - Cass. sez. I, 13 maggio 2009, n. 11131
- Rilevanza della convivenza more uxorio
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La convivenza "more uxorio", non attribuendo, allo stato della legislazione vigente, ai
conviventi diritti reciproci di mantenimento, rileva ed è valutabile ai fini della determinazione
dell'assegno di separazione e di divorzio unicamente nei limiti in cui sia dimostrato dalla
controparte che in conseguenza di essa, della sua stabilità e delle condizioni economiche del
convivente di fatto, si sia verificato un miglioramento stabile e duraturo della situazione economica
della parte richiedente. Ciò senza che sia esclusa la debenza dell'assegno in misura - quale è quella
liquidata nella specie - destinata ad assicurare all'avente diritto condizioni minime di autonomia
economica.
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