L'assegno coniugale e per i figli stabilito nella sentenza di separazione decorre dalla domanda salvo il potere del giudice di graduarlo nel tempo. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23570
- Decorrenza -
In tema di separazione personale dei coniugi
la circostanza che la spettanza degli assegni di cui agli articoli 155 e 156 cod. civ. decorra dalla
domanda non esclude il potere del giudice del merito di graduare e differenziare nel tempo l'entità
dell'assegno modulandola in funzione del complesso dei dati concretamente accertati. Ne segue,
pertanto, che la naturale retroattività delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di
separazione non vuol dire anche necessaria uniformità degli importi fissati in relazione alle varie
fasi temporali.
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