inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'assegno coniugale e per i figli stabilito nella sentenza di separazione decorre dalla domanda salvo il potere del giudice di graduarlo nel tempo. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23570

Venerdì, 17 Dicembre 2004
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Decorrenza -
In tema di separazione personale dei coniugi la circostanza che la spettanza degli assegni di cui agli articoli 155 e 156 cod. civ. decorra dalla domanda non esclude il potere del giudice del merito di graduare e differenziare nel tempo l'entità dell'assegno modulandola in funzione del complesso dei dati concretamente accertati. Ne segue, pertanto, che la naturale retroattività delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di separazione non vuol dire anche necessaria uniformità degli importi fissati in relazione alle varie fasi temporali.

autore: