L'assegno divorzile ha natura assistenziale nel senso che è dovuto solo ove il coniuge beneficiario non abbia mezzi per conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. - Cass. sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19026
- Assegno divorzile
(presupposti) -
L'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale,
essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o
della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L'inadeguatezza dei mezzi del coniuge
istante, per l'attribuzione dell'assegno in questione, peraltro, deve intendersi come insufficienza
dei medesimi (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) a
conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia
necessario uno stato di bisogno. È rilevante, invece, l'apprezzabile deterioramento in dipendenza del
divorzio delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate,
per ristabilire un certo equilibrio.
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