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L'assegno divorzile è dovuto quando un coniuge non può mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. - Cass. sez. I, 27 luglio 2005, n. 15726

- Assegno divorzile (presupposti) -
L'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 subordina l'attribuzione dell'assegno divorzile ad una situazione non già d'indigenza o d'insufficienza ad un tenore di vita autonomo e dignitoso, ma di inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a consentirgli la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

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