I criteri di quantificazione indicati nell'art. 5 della legge sul divorzio sono criteri di moderazione e diminuzione dell'assegno. - Cass. sez. I, 16 maggio 2005, n. 10210
- Assegno divorzile (natura e quantificazione) -
L'accertamento del diritto
all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a
verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge
istante, o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative
maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una
determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che
costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno; e che, nella seconda fase, il giudice deve
procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale
dei criteri indicati nello stesso articolo 5 comma 6 (nel testo modificato dalla legge 74/1987), i
quali, quindi, agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto
e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita
assicurata dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.
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