inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La mancata convivenza tra i coniugi non preclude il diritto al mantenimento. - Cass. sez. I, 19 novembre 2003, n. 17537

- Assegno di separazione (presupposti) -
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., tra le tante, Cassazione, 4800/02; 3291/01; 3490/98; 7630/97; 5762/97; 5916/96; 4720/95; 2223/95; 11523/90; 6774/90). Si è in particolare, precisato nella giurisprudenza di legittimità che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (v. per tutte sul punto Cassazione, 18327/02; 3490/98; 10465/96; 4720/95; 2223/95; 7437/94). Il legislatore non subordinato la spettanza dell'assegno alla convivenza tra i coniugi. La mancata convivenza tra i coniugi, quindi, può trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non può attribuirsi, in difetto di pronuncia di addebito, efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

autore: