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Il parametro di riferimento per attribuzione dell'assegno è costituito dalle potenzialità economiche dei coniugi nel corso del matrimonio. - Cass. sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19042

- Assegno di separazione (presupposti) -
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità, da parte di quest'ultimo, di adeguati redditi propri, che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la disparità economica tra le parti; pertanto, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del soggetto che chiede l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente; quindi, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, per determinare il quantum, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

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