L'obbligo di indicizzazione riguarda anche l'assegno di separazione. - Cass. sez. I, 5 agosto 2004, n. 15101
- Assegno di separazione -
La
previsione dell'art. 5, comma 7, legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo
1987 n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di
adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno di
mantenimento posto a carico di uno degli ex coniugi è applicabile in via analogica anche all'assegno
previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di
parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese
iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione.
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