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L'obbligo di indicizzazione riguarda anche l'assegno di separazione. - Cass. sez. I, 5 agosto 2004, n. 15101

Giovedì, 5 August 2004
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno di separazione -
La previsione dell'art. 5, comma 7, legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno di mantenimento posto a carico di uno degli ex coniugi è applicabile in via analogica anche all'assegno previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione.

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