inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'assegno di separazione è dovuto quando vi è disparità di posizione economica tra i coniugi da valutarsi con riferimento a ogni reddito o mezzo ivi compresa la disponibilità della casa coniugale. - Cass. sez. I, 3 ottobre 2005, n. 19291

Lunedì, 3 Ottobre 2005
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno di separazione -
Il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto al mantenimento a carico dell'altro, se vi è una disparità tra le posizioni economiche complessive attuali dei coniugi, da valutarsi con riferimento ai redditi e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, compresa la disponibilità della casa coniugale, e sempre che il richiedente sia privo di adeguati mezzi propri, da valutarsi in via prioritaria con riferimento alla pregressa posizione economica complessiva dei coniugi durante la convivenza, e al conseguente tenore di vita che gli stessi avrebbero potuto tenere.

autore: