L'assegno di separazione è dovuto quando vi è disparità di posizione economica tra i coniugi da valutarsi con riferimento a ogni reddito o mezzo ivi compresa la disponibilità della casa coniugale. - Cass. sez. I, 3 ottobre 2005, n. 19291
- Assegno di
separazione -
Il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto al mantenimento a
carico dell'altro, se vi è una disparità tra le posizioni economiche complessive attuali dei coniugi,
da valutarsi con riferimento ai redditi e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica,
compresa la disponibilità della casa coniugale, e sempre che il richiedente sia privo di adeguati
mezzi propri, da valutarsi in via prioritaria con riferimento alla pregressa posizione economica
complessiva dei coniugi durante la convivenza, e al conseguente tenore di vita che gli stessi
avrebbero potuto tenere.
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