L'art. 230 bis codice civile attribuisce al collaboratore non solo il diritto di prelazione ma anche il diritto di riscatto verso il terzo acquirente. - Cass. sez. lavoro, 19 novembre 2008, n. 27475
- Diritto di prelazione -
Ritenuto che l'art. 230
bis c.c. rinvia all'art. 732 c.c., letteralmente, non per la disciplina dell'esercizio del diritto
di prelazione, ma per il diritto di prelazione tout court, e ritenuto altresì che tale norma (sotto la
rubrica "diritto di prelazione") disciplina non solo l'esercizio del diritto di prelazione ma anche
il possibile sviluppo di tale istituto verso il riscatto presso i terzi acquirenti (con la conseguenza
che dal tenore letterale della norma emerge l'indicazione secondo cui il limite della responsabilità
non è stato posto per discriminare la parte dell'art. 732 c.c. relativa all'esercizio della
prelazione dalla parte relativa al riscatto, ma attraverso entrambe le discipline), è da ritenere che
con l'istituto sia stata accordata una più intensa protezione al lavoro familiare, favorendo nell
'acquisto coloro che hanno dato un attivo contributo concreto all'impresa familiare: a fondamento
dell'istituto sono, pertanto, rinvenibili principi ispirati alla tutela del lavoro cui la comunità
familiare partecipa, con un particolare, pur se non esplicitato, "favor" per il lavoro femminile
(nella specie, alla moglie già separata dal coniuge che aveva alienato a terzi l'azienda familiare, è
stato riconosciuto, dal S.C, il diritto di prelazione e di riscatto ex art. 230 bis, comma 5 c.c.).
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