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L'art. 230 bis codice civile attribuisce al collaboratore non solo il diritto di prelazione ma anche il diritto di riscatto verso il terzo acquirente. - Cass. sez. lavoro, 19 novembre 2008, n. 27475

Mercoledì, 19 Novembre 2008
Giurisprudenza | | Legittimità | Merito

- Diritto di prelazione -
Ritenuto che l'art. 230 bis c.c. rinvia all'art. 732 c.c., letteralmente, non per la disciplina dell'esercizio del diritto di prelazione, ma per il diritto di prelazione tout court, e ritenuto altresì che tale norma (sotto la rubrica "diritto di prelazione") disciplina non solo l'esercizio del diritto di prelazione ma anche il possibile sviluppo di tale istituto verso il riscatto presso i terzi acquirenti (con la conseguenza che dal tenore letterale della norma emerge l'indicazione secondo cui il limite della responsabilità non è stato posto per discriminare la parte dell'art. 732 c.c. relativa all'esercizio della prelazione dalla parte relativa al riscatto, ma attraverso entrambe le discipline), è da ritenere che con l'istituto sia stata accordata una più intensa protezione al lavoro familiare, favorendo nell 'acquisto coloro che hanno dato un attivo contributo concreto all'impresa familiare: a fondamento dell'istituto sono, pertanto, rinvenibili principi ispirati alla tutela del lavoro cui la comunità familiare partecipa, con un particolare, pur se non esplicitato, "favor" per il lavoro femminile (nella specie, alla moglie già separata dal coniuge che aveva alienato a terzi l'azienda familiare, è stato riconosciuto, dal S.C, il diritto di prelazione e di riscatto ex art. 230 bis, comma 5 c.c.).

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