Il reato di cui all'art. 570 c.p. sussiste quando si fanno mancare i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 18 giugno 2003, n. 26108
- Violazione
degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
In tema di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice e "mezzi di
sussistenza", essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione operata in sede di
giudizio civile: la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è strettamente necessario
per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene.
Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'intero importo
dell'assegno stabilito in sede civile (nella specie, lire un milione, in luogo di lire un milione
300mila), il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all' articolo
570, comma 2, n. 2, del Cp, deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare i
mezzi di sussistenza. Per la sussistenza del reato, quindi, occorre l'accertamento dello stato di
bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. Ma occorre, inoltre, anche
l'accertamento rigoroso della concreta capacità economica dell'obbligato a fornirli: in vero, solo la
prova certa di tale capacità in testa all'obbligato, ovvero del fatto che essa sia venuta meno per una
volontaria determinazione del colpevole, può giustificare l'affermazione di responsabilità penale.
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