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Commette un unico reato chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più familiari. La violazione di assistenza verso più familiari dà luogo ad una sola violazione della norma di cui all'art. 570 c.p. - Cass. penale, sez VI, 21 luglio 2003, n. 30586

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Il reato previsto dall'articolo 570, comma 2, n. 2, del codice penale, consistente nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, accomuna nell'unità della tutela penale le categorie di congiunti in esso indicate in quanto complessivamente beneficiari degli obblighi di assistenza familiare. Pertanto la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più di detti congiunti, omettendo di corrispondere a ciascuno di loro - nella specie, figlio minore e coniuge - la somma mensile assegnatagli con provvedimento giudiziale, commette un unico reato e non una pluralità di reati in concorso formale o in continuazione fra loro.

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