Commette un unico reato chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più familiari. La violazione di assistenza verso più familiari dà luogo ad una sola violazione della norma di cui all'art. 570 c.p. - Cass. penale, sez VI, 21 luglio 2003, n. 30586
- Violazione
degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Il reato previsto dall'articolo 570,
comma 2, n. 2, del codice penale, consistente nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di
età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, accomuna nell'unità della tutela
penale le categorie di congiunti in esso indicate in quanto complessivamente beneficiari degli
obblighi di assistenza familiare. Pertanto la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più
di detti congiunti, omettendo di corrispondere a ciascuno di loro - nella specie, figlio minore e
coniuge - la somma mensile assegnatagli con provvedimento giudiziale, commette un unico reato e non
una pluralità di reati in concorso formale o in continuazione fra loro.
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