Il giudice può porre l'assegno a carico dell'ente pensionistico. - Cass. sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1398
- Assegno a carico del terzo -
In tema di separazione personale dei coniugi l'art. 156 comma 6, cod. civ. il quale prevede
che, nel caso in cui il coniuge non adempia l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore
dell'altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli
aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge.
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