L'inattività lavorativa del richiedente l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro. - Cass. sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121
- Accertamenti del giudice -
L'inattività lavorativa
del richiedente l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo - altrimenti
sussistente - di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non
meramente ipotetiche, opportunità di lavoro. In effetti, l'attitudine al lavoro proficuo, come
potenziale capacità di guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili dal giudice
della separazione per definire la misura dell'assegno, dovendo egli considerare a tal fine non
soltanto i redditi in denaro, ma anche ogni utilità o capacità propria dei coniugi, suscettibile di
valutazione economica (Cass. 4543/1998, 7630/1997, 961/1992, 11523/1990 e 6774/1990). L'inattività
lavorativa, però, non necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, finché
non sia provato, ai fini della decisione sull'assegno, il rifiuto di una concreta opportunità di
occupazione; solo in tal caso lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato, secondo le
circostanze, come rifiuto o non avvertita necessità di un reddito; il che condurrebbe ad escludere il
diritto di ricevere dal coniuge (cfr. Cass. 3975/2002, 4163/1989), a titolo di mantenimento, le somme
che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o
dismessa senza giusto motivo.
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