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L'inattività lavorativa del richiedente l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro. - Cass. sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121

Venerdì, 2 Luglio 2004
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Accertamenti del giudice -
L'inattività lavorativa del richiedente l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo - altrimenti sussistente - di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro. In effetti, l'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili dal giudice della separazione per definire la misura dell'assegno, dovendo egli considerare a tal fine non soltanto i redditi in denaro, ma anche ogni utilità o capacità propria dei coniugi, suscettibile di valutazione economica (Cass. 4543/1998, 7630/1997, 961/1992, 11523/1990 e 6774/1990). L'inattività lavorativa, però, non necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, finché non sia provato, ai fini della decisione sull'assegno, il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione; solo in tal caso lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato, secondo le circostanze, come rifiuto o non avvertita necessità di un reddito; il che condurrebbe ad escludere il diritto di ricevere dal coniuge (cfr. Cass. 3975/2002, 4163/1989), a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo.

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