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L'assegnazione è opponibile al terzo acquirente per nove anni se non è trascritta. - Cass. sez. I, 10 giugno 2005, n. 12296

Venerdì, 10 Giugno 2005
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Trascrizione e opponibilità -
Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 74/1987, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.

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