L'assegnazione è opponibile al terzo acquirente per nove anni se non è trascritta. - Cass. sez. I, 10 giugno 2005, n. 12296
- Trascrizione e opponibilità -
Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 11
della legge 74/1987, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale
di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è
opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data
dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i
nove anni.
autore:
Martedì, 26 Marzo 2024
La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, ... |
Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei ... |
Martedì, 31 Ottobre 2023
Diritto di visita flessibile ed elastico nell’interesse del figlio. Tribunale di Benevento ... |
Lunedì, 30 Ottobre 2023
Revoca del mantenimento e dell'assegnazione casa se il figlio maggiorenne è inserito ... |