È inammissibile la trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare. - Tribunale di Pisa, 13 febbraio 2008
- Trascrizione e opponibilità -
Non è trascrivibile la domanda di assegnazione della casa familiare formulata con il ricorso
di separazione. Non si ricava nella disciplina della trascrizione un principio generale in virtù del
quale sono suscettibili di trascrizione tutte le domande giudiziali che si riferiscono agli atti
suscettibili di trascrizione, ponendo, al contrario, l'articolo 2652 c.c. la regola secondo cui si
devono trascrivere, qualora si riferiscono ai diritti menzionati nell'articolo 2643 c.c., solo alcune
domande giudiziali, tassativamente indicate, agli effetti per ciascuna di essa previsti. Tutto ciò
anche se tale sistema desta non poche perplessità, in quanto lascia privo di efficace tutela i coniuge
e i figli nel lasso di tempo, non sempre breve, tra la data del deposito del ricorso introduttivo del
procedimento di separazione e divorzio e l'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori ed
urgenti.
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