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L'assegnazione della casa familiare ha carattere eccezionale e perciò, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 2 luglio 2003, n. 10417

Mercoledì, 2 Luglio 2003
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
Ove la casa coniugale risulti di titolarità esclusiva di uno dei coniugi essa non si rende suscettibile di assegnazione all'altro coniuge se non quando e se quest'ultimo risulti affidatario di figli minorenni o comunque abbia conviventi con sé figli maggiorenni non auto sufficienti economicamente, né la sua assegnazione può rispondere alla finalità di costituire una forma surrettizia di contribuzione economica, atta a giustificare - perciò e di per sé - in caso di sopravvenuto difetto dei suoi presupposti, un riequilibrio delle posizioni economiche. Posto invero che la norma di cui all'articolo 6 della legge 898/1970 è disposizione di carattere eccezionale dettata dall'esclusivo interesse della prole convivente, e non certamente prevista, in funzione di contemperamento della debolezza economica di uno dei coniugi, deve escludersi che il giudice possa, in assenza di figli meritevoli della tutela predetta, assegnare la casa familiare al coniuge che sull'immobile non vanti alcun diritto né reale, né personale.

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