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L'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 25 maggio 2004, n. 10004

Martedì, 25 Maggio 2004
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
In tema di separazione giudiziale dei coniugi l'assegnazione della casa familiare ha carattere eccezionale ed è finalizzata alla tutela degli interessi della prole, senza, cioè, che l'assegnazione medesima risulti previsti in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze sono destinati, rispettivamente, l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile, onde il giudice, in assenza di figli conviventi, impregiudicata la possibilità di incrementare correlativamente la misura di ciascuno dei due indicati emolumenti, non può, salvo che ricorra un accordo tra le parti affinché il godimento della casa sopra menzionata sia attribuito al coniuge avente diritto a uno dei riferiti assegni quale componente di questo, assegnare l'immobile a quella tra dette parti che ritenga più debole, tanto nel caso in cui l'immobile stesso appartenga in proprietà esclusiva all'altro coniuge, quanto nel caso in cui tale immobile risulti in comproprietà tra i medesimi coniugi.

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