L'assegnazione della casa familiare presuppone l'affidamento dei figli e non ha la funzione di tutela del coniuge economicamente economicamente più debole. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23570
- Presupposti -
L'assegnazione della casa familiare
a uno dei coniugi in caso di separazione personale degli stessi, presuppone che allo stesso siano
affidati i figli minorenni o che con lo stesso convivano figli maggiorenni non autosufficienti
economicamente, rimanendo centrale nella stessa ratio della disposizione di cui all'art. 155 cod. civ.
non già una finalità di contribuzione economica alle esigenze del coniuge più debole, ma il profilo
della tutela dell'habitat domestico, con tutto il complesso di valori in esso sintetizzati, se e fino
a quando permanga questo contesto di convivenza.
autore:
Martedì, 26 Marzo 2024
La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, ... |
Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei ... |
Martedì, 31 Ottobre 2023
Diritto di visita flessibile ed elastico nell’interesse del figlio. Tribunale di Benevento ... |
Lunedì, 30 Ottobre 2023
Revoca del mantenimento e dell'assegnazione casa se il figlio maggiorenne è inserito ... |