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L'assegnazione della casa familiare presuppone l'affidamento dei figli e non ha la funzione di tutela del coniuge economicamente economicamente più debole. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23570

Venerdì, 17 Dicembre 2004
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
L'assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi in caso di separazione personale degli stessi, presuppone che allo stesso siano affidati i figli minorenni o che con lo stesso convivano figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, rimanendo centrale nella stessa ratio della disposizione di cui all'art. 155 cod. civ. non già una finalità di contribuzione economica alle esigenze del coniuge più debole, ma il profilo della tutela dell'habitat domestico, con tutto il complesso di valori in esso sintetizzati, se e fino a quando permanga questo contesto di convivenza.

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