L'assegnazione della casa familiare in sede di separazione è finalizzata alla esclusiva tutela dei figli. - Cass. sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994
-
Presupposti -
In materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare,
malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge n. 898 del 1970, art.
6, comma 6, (come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, art. 11) , risulta finalizzata alla esclusiva
tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e
non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli
artt. 156 cod. civ. e 5 legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del
coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati; pertanto, la
concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento
di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ad economicamente non autosufficienti.
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