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Le spese condominiali spettano all'assegnatario. - Cass. sez. I, 22 febbraio 2006, n. 3836

Mercoledì, 22 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Diritti e doveri dell'assegnatario -
L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese, in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge assegnatario.

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