Il terzo acquirente può agire contro il venditore dell'abitazione gravata da vincolo di assegnazione. - Cass. sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455
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Diritti dei terzi -
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di
proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di
detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di
diritto reale. Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento da parte
del terzo-assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'art.
1489 codice civile (ed eventualmente, nei limiti del richiamo ivi contenuto, dagli art. 1480, 1481,
1485, 1486, 1487 e 1488 codice civile). E, per il richiamo compiuto dall'art. 1480, all'art. 1223
codice civile, l'acquirente può agire anche chiedendo il risarcimento del danno, secondo le regole
generali.
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