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Il terzo acquirente della casa assegnata non può pretendere il pagamento di indennità dall'assegnatario. - Cass. sez. I, 15 settembre 2004, n. 18574

Mercoledì, 15 Settembre 2004
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Diritti dei terzi -
Nel caso di assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 155 del codice civile e 6, comma 6, della legge sul divorzio, il terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento di assegnazione è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli. Ne consegue che, per detta durata, in caso di assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'altro coniuge, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento di un'indennità all'acquirente da parte del beneficiario di tale godimento, atteso che ogni forma dì corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità di tutela della prole e inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali fra i coniugi del quale l'assegnazione costituisce un elemento, potendo l'acquirente che al momento della stipula dell'atto di acquisto ignorava l'esistenza del provvedimento di assegnazione agire unicamente nei confronti del suo dante causa avvalendosi di ogni forma di tutela prevista dall'ordinamento.

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