L'età avanzata e la mancanza di autonomia della persona sono elementi sufficienti per la nomina di un amministratore di sostegno. - Tribunale di Milano, 13 luglio 2004
- Presupposti -
L'età avanzata e la mancanza di iniziativa e di autonomia della
persona nel recarsi al di fuori della propria abitazione, e quindi la mancanza di eventualità di
esporsi a pericoli derivanti da comportamenti approfittatori di estranei, se pure vi è il sospetto che
comportamenti di circonvenzione possano essersi verificati nel recente passato in suo danno, fanno
ritenere sufficiente la nomina di un amministratore di sostegno., che vigili sulle sue modalità di
vita, sui suoi contatti con l'esterno e che la rappresenti negli atti di gestione patrimoniale. Non
sussistono nel caso di specie quelle esigenze di protezione totale nei confronti della beneficiaria
derivanti essenzialmente dalle iniziative imprevedibili od oppositive della stessa. Se il decreto di
nomina di amministratore di sostegno si dovesse rilevare insufficiente nel tempo, potrà essere di
volta in volta integrato, così come previsto dalla legge. Se poi lo strumento dell'amministrazione di
sostegno dovesse dimostrarsi insufficiente, si potrà in futuro chiedere l'interdizione.
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