L'interdizione è misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno. - Tribunale di Pinerolo, 4 novembre 2004
- Presupposti -
A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, nessun infermo di mente
incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto, atteso che la nuova formulazione
dell'art. 414 cod. civ. prevede l'interdizione soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la
sua adeguata protezione, e quindi allorché gli altri strumenti di protezione approntati dal codice
civile - in primis l'amministrazione di sostegno - si rivelino inadeguati.
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