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L'interdizione è misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno. - Tribunale di Pinerolo, 4 novembre 2004

Giovedì, 4 Novembre 2004
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito

- Presupposti -
A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, nessun infermo di mente incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto, atteso che la nuova formulazione dell'art. 414 cod. civ. prevede l'interdizione soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la sua adeguata protezione, e quindi allorché gli altri strumenti di protezione approntati dal codice civile - in primis l'amministrazione di sostegno - si rivelino inadeguati.

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