Salvo che non siano assolutamente indispensabili, all'interdizione e all'inabilitazione si deve preferire l'amministrazione di sostegno. - Tribunale di Modena, 2 settembre 2005
- Presupposti -
Alla luce della disciplina di cui alla l. n. 6
del 2004, deve ormai ravvisarsi la residualità degli arcaici e desueti istituti dell'interdizione e
dell'inabilitazione, da preferirsi all'amministrazione di sostegno solo quando risultino proprio
indispensabili per assicurare all'interessato una adeguata protezione. Conseguentemente, ove in
concreto manchi il citato presupposto dell'indispensabilità, deve farsi luogo all'amministrazione di
sostegno, istituto sicuramente più protettivo per la persona priva in tutto o in parte di autonomia.
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