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Nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno si applicano le stesse garanzie difensive del processo di interdizione, trattandosi di procedimento inerente lo stato delle persone. - Tribunale di Milano, 2 marzo 2005

Mercoledì, 2 Marzo 2005
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito

- Diritto di difesa -
La ratifica della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo ha rafforzato nel nostro ordinamento sia dal punto di vista sostanziale che procedurale la tutela dei diritti inviolabili della persona già sancita dall'art. 2 della Costituzione, prevedendo all'art. 8 la necessità – per il processo decisionale che incida sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (come quello in oggetto) – di rispettare requisiti di forma e di sostanza onde proteggere l'individuo da ingerenze arbitrarie. Ogni qualvolta oggetto del processo siano situazioni inerenti allo "stato" delle persone (come avviene nel giudizio in esame), la loro tutela – ancorché possa essere realizzata attraverso un procedimento semplificato – non può prescindere dal rispetto di proprie garanzie interne e quindi dall'osservanza delle regole in tema di patrocinio delle parti. (v. Cass. 5025/1990-6900/1996-156/1996-5831/1989). La lettura costituzionalmente orientata dalle norme impone di applicare al procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno le stesse garanzie imposte per i giudizi di interdizione e inabilitazione, soprattutto con riferimento al rispetto del diritto al contraddittorio e all'esercizio di difesa. Una diversa interpretazione non solo si risolverebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni del tutto analoghe (dal momento che all'amministrazione di sostegno possono essere estesi taluni dei più incisivi effetti della interdizione v. art. 411 cod. civ. nel nuovo testo), ma condurrebbe persino a negare all'istituto in esame le stesse garanzie procedimentali assicurate nel giudizio di inabilitazione, pur avendo quest'ultimo un contenuto ablativo della capacità indubbiamente minore.

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