Il presupposto impositivo è costituito dalla produzione dei redditi ed è inibito ad uno dei coniugi di modificare questo presupposto. - Cass. sez. tributaria, 24 febbraio 2005, n. 3866
- Presupposti -
Il privato può sicuramente disporre sulla
destinazione del reddito, derivante da una attività individuale, prevedendo che il regime di comunione
dei beni fra coniugi si estenda anche ai proventi delle attività individuali dei coniugi, ma non può
attribuire a tale pattuizione un valore di accertamento costitutivo dell'imputazione soggettiva della
produzione del reddito.
autore:
Martedì, 9 Maggio 2023
Dovuta l'imposta di donazione sulle liberalità informali, nella misura più favorevole al ... |
Giovedì, 2 Febbraio 2023
Imposta di registro e divisione ereditaria - Cass. Civ., Sez. V, ... |
Giovedì, 5 Gennaio 2023
Comunione legale. Le espropriazioni per obbligazioni personali di un coniuge riguardano l’intero ... |
Venerdì, 14 Ottobre 2022
IMU: doppia esenzione anche se i coniugi sono residenti in Comuni diversi ... |