È risarcibile la lesione delle aspettative di buone fede conseguenti alla promessa di matrimonio. - Tribunale di Genova, 17 gennaio 2004
- Risarcimento
-
Il fondamento dell'obbligo risarcitorio è posto non nell'inadempimento a una promessa
vincolante (essendo al contrario pacifico che la promessa di matrimonio non ha effetti obbligatori)
bensì in un comportamento lesivo delle aspettative di buona fede che nascono tra due persone in un
rapporto di fidanzamento.
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