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La richiesta di eliminazione dell'assegno per giustificati motivi comporta una nuova valutazione comparativa della situazione delle parti. - Cass. sez. I, 26 maggio 2004, n. 10105

- Sopravvenienze -
La domanda di soppressione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'articolo 9 della legge 898/1970, in relazione alla sopravvenienza di "giustificati motivi" che si alleghi essere costituiti dal sopravvenire di maggiori redditi per il destinatario dell'assegno, implica una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l'obbligato, il mantenimento, per il titolare dell'assegno, del tenore di vita che l'articolo 5 della legge stessa ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire. Poiché il giudice adito con la domanda di revisione dell'assegno di divorzio non è chiamato alla pura e semplice rideterminazione dell'assegno stesso, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e dei criteri per la sua determinazione può essere presa in considerazione soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere di nuove circostanze di portata tale da rendere giustificata la revisione dell'assetto realizzato con il precedente provvedimento.

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